Overbooking: chi è costui?
lunedì, aprile 9, 2007 0:04
Il buon senso e la logica ci spingono sempre a pensare che, dopo aver comodamente prenotato il nostro viaggio in agenzia ed aver ricevuto conferma della prenotazione, tutto debba procedere serenamente fino alla partenza. Tuttavia, oltre alle frequenti variazioni di operativo (vedi voli charter!), può capitare di trovarsi di fronte ad una delle più evidenti e riconosciute “ingiustizie” che ancora minacciano il mondo del turismo: l’overbooking.
Ma cosa si intende per overbooking?
Sta di fatto che è tanto semplice spiegare un overbooking quanto enigmatico (soprattutto per i clienti) decifrarne le modalità attraverso le quali lo stesso si determina. L’overbooking è, in sintesi, un “eccesso di avvenuta prenotazione” che si verifica allorché una compagnia aerea o una struttura ricettiva accetta (consapevolmente) più prenotazioni rispetto a quelle effettivamente ricevibili.
Diciamo consapevolmente poichè, in questo modo, vettori ed albergatori si garantiscono il “pieno delle vendite” (di tutti i posti effettivamente disponibili) e si mettono al riparo da annullamenti, variazioni ed altre variabili cui è soggetto il mercato turistico soprattutto in alta stagione, disinteressandosi temporaneamente dell’avvenuto overbooking.
A questo punto cosa fare?
Il cliente si troverà suo malgrado di fronte ad un’effettiva impossibilità di fruire dei servizi prenotati e dovrà immediatamente chiedere spiegazioni (e non solo) all’organizzatore degli stessi: compagnia aerea, struttura alberghiera o tour operator che sia. La richiesta di riprotezione e/o rimborso limitatamente ai servizi prenotati (vedi paragrafo successivo) va immediatamente sottoscritta.
Come si comportano gli operatori turistici ad overbooking avvenuto?
Le condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici parlano chiaro e “costringono” gli organizzatori del servizio ad una “riprotezione” adeguata; nel caso di voli, la compagnia aerea deve occuparsi direttamente della soluzione del problema spostando il passeggero sul primo volo successivo disponibile oppure rimborsando in denaro la mancata fruizione del servizio se il passeggero è costretto a terra. Nel caso l’overbooking riguardasse i cosiddetti “servizi a terra” (hotels, appartamenti, etc…), il cliente deve esigere una riprotezione su una struttura di pari categoria o superiore. Quest’ultima casistica è la più frequente e di solito “accontenta” anche i più facinorosi…
Una volta sottoscritto l’avvenuto overbooking, esiste comunque la possibilità di richiedere ulteriori rimborsi da “vacanza rovinata” nonché per eventuali altri danni “collaterali” e c’è tempo fino ad un anno dalla data dell’accaduto per effettuare la richiesta scritta personalmente o tramite agenzia. Vi ricordiamo, a questo proposito, che l’agenzia viaggi è sempre un intermediario tra il cliente e l’organizzatore del servizio acquistato e non ha nessuna responsabilità rispetto alla mancata fruizione degli stessi, a meno che non si tratti di pacchetti pianificati “ad hoc” per i quali l’agenzia stessa funge da organizzatore/responsabile dei servizi, come viaggi organizzati in bus, escursioni etc…
Giacomo Morandi
Links utili: ADUC, Carta dei Diritti del Passeggero (ENAC ITALIA)


