Le condizioni contrattuali di vendita dei pacchetti turistici
martedì, dicembre 20, 2005 18:35
Eh si…parliamo proprio di quella pagina, spesso insopportabilmente scritta a caratteri minuscoli, ma presente (per obbligo legale!) in fondo al catalogo turistico che avete in mano. Sarà meglio rassegnarsi a leggerla se non vorrete avere brutte sorprese…
Ma se proprio non ne avete voglia…non preoccupatevi troppo! Professione Turismo con questo articolo vi darà una mano a coglierne in breve gli aspetti essenziali!
1)PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Si tratta di una premessa avente ad oggetto il riferimento alla legge sulle licenze per l’organizzatore di viaggi, al diritto del consumatore di entrare in possesso di una copia del contratto turistico e una definizione legislativa di “pacchetto turistico”…possiamo andare avanti senza “preoccuparci”!
2)FONTI LEGISLATIVE
E’ un richiamo alla legge europea (del 1977!) applicata in territorio nazionale con il decreto legislativo n° 111 del 1995
3)INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA
Si riferisce all’obbligo, da parte del tour operator, di inserire in catalogo o nel foglio notizie di viaggio, gli estremi riguardanti l’autorizzazione amministrativa, le polizze assicurative, il periodo di validità del catalogo ecc…
4)PRENOTAZIONI
E’ un punto importante che fa riferimento alla cosiddetta richiesta impegnativa di prenotazione, che è formalmente un precontratto (da compilare comunque in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente) che si intende perfezionato solo nel momento in cui l’organizzatore (tour operator) invierà all’agenzia di viaggi relativa conferma scritta o a mezzo telematico.
5)PAGAMENTI
La misura dell’acconto da versare all’atto della prenotazione (o della richiesta impegnativa di prenotazione) deve risultare dal catalogo,(opuscolo o quant’altro)dell’organizzatore di viaggi, cosìccome la data entro cui il saldo dovrà essere effettuato.
6)PREZZO
Il punto n° 6 è fondamentale perchè regolarizza il termine temporale entro il quale il prezzo del pacchetto turistico potrà variare (20 giorni prima della partenza) e soprattutto i motivi che possono giustificare tale variazione e cioè:
- Aumento dei costi di trasporto, incluso (ahinoi) il costo del carburante e delle coperture assicurative
- Diritti e tasse nei porti e negli aeroporti
- Tassi di cambio (i cosiddetti adeguamenti valutari) applicati al pacchetto in questione
Si tratta di un punto fondamentale di “attrito” tra il consumatore e l’organizzatore, o intermediario, di viaggi, soprattutto in quest’ultimo periodo di consistenti adeguamenti carburante. Questo punto del contratto di viaggio ci dice in sostanza che gli adeguamenti devono essere obbligatoriamente comunicati non oltre il ventesimo giorno ante-partenza.
7)MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Si tratta in questo punto di annullamento da parte dell’organizzatore o di modifica significativa di uno o più elementi del contratto.
Qualora il cliente non accetti la modifica ,e la eventuale variazione di prezzo proposta, egli avrà diritto a riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto sostitutivo. Il consumatore può esercitare questo diritto quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dall’organizzatore, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto acquistato.
Per gli annullamenti derivanti da cause diverse di quelle appena elencate, l’organizzatore che annulla dovrà restituire al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato.
8)RECESSO DEL CONSUMATORE
Si parla in primis di possibilità di recesso da parte del consumatore senza pagare penali. Possibilità presente nei seguenti casi:
- variazione di prezzo del pacchetto turistico superiore al 10%
- modifica di uno o più elementi fondamentali del pacchetto che si presenti dopo la sottoscrizione del contratto.
Anche in questi casi il consumatore ha il diritto di usufruire di un pacchetto turistico alternativo o alla restituzione della somma già corrisposta
Al consumatore che receda dal contratto per motivi al di fuori delle ipotesi di cui sopra verrano addebitate le penali, indipendentemente dall’acconto pagato fino al momento del recesso. E’ questo un punto sul quale occorre secondo noi soffermarsi con attenzione per sfatare il concetto molto “sentito dire” ma profondamente errato, secondo il quale al recesso si “perda la caparra”. Occorre specificare infatti che nel caso, ciò che si perde non è l’acconto (gergalmente “caparra”) bensì una percentuale dell’importo del contratto di viaggio (penale) determinata dalla scheda tecnica del tour operator + la quota di iscrizione. La percentuale della penale cresce sempre e comunque con l’avvicinarsi del giorno di partenza.
Esempio di tabella di determinazione delle penali (a discrezione del tour operator)
10% fino a 30 giorni dalla data di inizio del viaggio
25% fino a 21 giorni, 50% fino a 11 giorni, 75% fino a 3 giorni, 100% oltre tale termine.
Occorre a questo punto sottolineare la fondamentale importanza di una polizza assicurativa integrativa a copertura delle spese di annullamento del viaggio, quando questa non sia compresa nella quota di gestione pratica (o quota d’iscrizione) del tour operator.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
E’ forse il comma più importante, perchè affronta, pur senza nominarlo, l’annoso problema dell’overbooking! Si tratta infatti dell’impossibilità da parte dell’organizzatore di garantire uno o più elementi del contratto dopo la partenza (es. Servizio alberghiero o di trasporto) quando il volume di prenotazioni supera la disponibilità effettiva. Bene, il punto in questione obbliga l’organizzatore a predisporre “soluzioni alternative” di pari o superiore valore senza supplemento di prezzo o addirittura a fornire un mezzo di trasporto idoneo al ritorno qualora il cliente non dovesse accettare la riprotezione per seri e giustificati motivi.
10)SOSTITUZIONI
In questo punto è specificata la possibilità da parte del cliente di farsi sostituire da un’ altra persona purchè questa soddisfi tutti i requisiti per la fruizione dei servizi prenotati (es. Passaporto, visti ecc.) pagando le relative spese di modifica pratica. Sia il sostituto che il sostituente sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo.
11)OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Si riferisce molto semplicemente agli obblighi formali riguardanti i documenti che il consumatore è tenuto a rispettare.
12)CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
Questo punto ci dice che la classificazione alberghiera deve essere obbligatoriamente fornita dall’organizzatore ma dipende dalle indicazioni formali dei paesi in cui viene effettuato il soggiorno. In mancanza di una classificazione ufficiale, l’organizzatore è tenuto a fornire una valutazione propria della struttura.
13)REGIME DI RESPONSABILITA’
Definisce le responsabilità dirette da parte del tour operator per le inadempienze non derivanti da terzi fornitori o da circostanze estranee o imprevedibili secondo la “diligenza professionale” e le responsabilità del “venditore” agenzia di viaggio in qualità di intermediario.
14)LIMITI DEL RISARCIMENTO
Si riferisce ai limiti del risarcimento stabiliti dalla convenzioni internazionali.
15)OBBLIGO D’ASSISTENZA
Specifica che l’organizzatore di viaggio è tenuto a fornire assistenza al viaggiatore secondo i criteri imposti dalla diligenza professionale. In ogni caso nè il tour operator nè l’agenzia sono responsabili per la mancata assistenza quando questa dipende da inadempienze del consumatore o da casi di forza maggiore.
16)RECLAMI E DENUNCE
Stabilisce le formalità per eventuali contestazioni (raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all’organizzatore o al venditore) e i tempi previsti per i reclami (entro e non oltre i dieci giorni lavorativi dalla data del rientro).
17)ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E RIMPATRIO
Questo comma richiama, ed espressamente “consiglia”, la possibilità di sottoscrivere delle polizze assicurative integrative contro le spese di annullamento viaggio e di rimpatrio.
18)FONDO DI GARANZIA
Informa riguardo alla costituzione di un Fondo Nazionale di Garanzia (presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive) a tutela del consumatore. E’ presente inoltre un richiamo alla legislazione che definisce le modalità di intervento del fondo stesso.
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVA
C’è un richiamo alla normativa che regola i contratti di vendita di un singolo servizio turistico (trasporto, alloggio, transfer ecc.) e che per questo non possono rientrare nei contratti di vendita di pacchetti turistici
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
Specifica alcune clausole delle condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici applicabili anche al contratto di vendita dei singoli pacchetti turistici.
Sperando di aver contribuito ad “alleggerire” almeno un po’ l’indigesta lettura delle clausole, il consiglio migliore è a questo punto quello di scegliersi un interlocutore serio ( a proposito non allarmatevi…checchè se ne dica in giro la stragrande maggioranza degli operatori turistici appartiene alla categoria!) e comunque (si sarà capito ormai) di stipulare una buona polizza assicurativa: la serenità di una partenza tranquilla vale senza ombra di dubbio qualche euro in più!
Federico Baldarelli


